La procedura di valutazione di incidenza è una delle disposizioni previste dall’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE per garantire la conservazione e la corretta gestione dei siti NATURA 2000. Consiste in una procedura progressiva di valutazione degli effetti che la realizzazione di piani/progetti può determinare su un sito NATURA 2000, a prescindere dalla localizzazione del piano/progetto all’interno o all’esterno del sito stesso.
Normativa di riferimento:
- Comunitaria: Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”).
- Nazionale: DPR 357/97 del 8 settembre 1997 e successive modifiche, in particolare DPR 120/03 del 12 marzo 2003.
La procedura per la valutazione d'incidenza si divide in:
a) Fase di Screening. Consiste in un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto su un sito NATURA 2000, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità o meno di redigere la relazione di valutazione di incidenza.
Allo stato attuale devono essere sottoposti a Screening tutti i progetti per cui è richiesto il finanziamento a prescindere dalla loro localizzazione all’interno o all’esterno di un sito NATURA 2000. Per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d’incidenza è compresa nell’ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un’apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell’area pSIC o ZPS.
In sintesi lo Screening si articola in quattro fasi:
- impostazione del quesito in merito alla probabilità che il progetto comporti effetti significativi sul sito NATURA 2000 e/o sia direttamente connesso e necessario alla gestione del sito stesso;
- descrizione del progetto e del sito potenzialmente coinvolto ed identificazione dei relativi impatti;
- valutazione della significatività degli impatti;
- formulazione di un giudizio in merito alla probabilità che il progetto comporti effetti significativi sul sito NATURA 2000 e sintesi delle informazioni rilevate e delle determinazioni assunte.
Se lo Screening conclude che oggettivamente NON è probabile possano verificarsi effetti significativi su un sito NATURA 2000, è necessario sintetizzare le informazioni utilizzate e le determinazioni assunte nell'apposito schema indicato nei bandi o nelle comunicazioni delle Direzioni Regionali. Se lo Screening conclude invece che possono verificarsi effetti significativi su un sito NATURA 2000 o che non esistono sufficienti certezze riguardo all’adeguatezza della valutazione effettuata, si deve procedere alla redazione della relazione di valutazione d'incidenza.
L’orientamento generale prevede che la documentazione di Screening possa essere firmata da:
- il professionista inteso come redattore del progetto e/o consulente esperto in materia di procedura di valutazione d’incidenza o …
- il legale rappresentante dell’impresa.
La relazione di valutazione d'incidenza deve essere presentata:
1) per tutti i progetti per i quali lo Screening non esclude la possibilità di effetti significativi su un sito NATURA 2000;
2) per tutti i progetti per i quali lo Screening non raggiunge sufficienti certezze riguardo all’adeguatezza della valutazione effettuata.
La relazione di valutazione d’incidenza si deve comporre di:
1) Relazione illustrativa
2) Relazione tecnica
3) Descrizione quali-quantitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per i quali i siti sono stati designati
4) Analisi degli impatti diretti e indiretti che il progetto produce sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche:
· nella fase di cantiere
· a regime
· nel medio e lungo termine
5) Misure di mitigazione e/o misure di compensazione
6) Alternative prese in considerazione
7) Misure per la verifica e il monitoraggio degli effetti del progetto
- valutazione d’incidenza.
La relazione per la valutazione d’incidenza deve essere firmata da uno o più esperti in materia che autocertifichino le proprie competenze
In caso di difformità di parere tra Direzioni Regionali/Soggetti attuatori intermedi e Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione definitiva al progetto, le Direzioni Regionali/Soggetti attuatori intermedi valuteranno l’opportunità o meno di concedere il finanziamento al soggetto richiedente, senza che questo pregiudichi in alcun modo l’autorizzazione concessa al progetto stesso dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione definitiva.
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